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La prima volta che ho visto la SIAE
{di Virginia Paparozzi}

La prima volta che ho visto la SIAE è stata in un momento un po’ particolare. Verso la fine dello spettacolo, dietro le quinte, in mezzo a noi ansiosi prossimi ad entrare in scena. Le quinte in realtà erano l’enorme hall che precedeva la sala in cui c’era lo spettacolo vero e proprio. Io che faccio parte del club degli ansiosi stavo chiaramente bisbigliando la mia parte, se non sbaglio vestita da catechista, camminando su e giù per la sala. In mezzo al via vai di gente che entra in scena, gente che esce, gente che non trova i vestiti, chi con i pattini a rotelle, chi vestito da sposa, chi vestito da asino, insomma in mezzo al caos teatrale più bello, sotto la luce azzurra del fuori scena appare un omone baffetti e pizzetto, un po’ gobbo, quasi calvo. Naturalmente pensavo fosse il padre di qualcuno, ma parlava con il capoccia, e sembrava volesse entrare. «È un ispettore della SIAE» bisbiglia una fata. «Ma siamo in regola?» bisbiglia di rimando la catechista, la quale chiaramente ha un senso di colpa innato. «Certo.» «Meglio così», ché mai avrei voluto interrompesse lo spettacolo in stile “Nobody expects the Spanish Inquisition!”, sbraitando a tutti di mettere le mani in alto e di uscire strisciando, asini e fate compresi. Insomma abbiamo finito lo spettacolo con questo tale che spiava da dietro il siparietto di velluto che separava le due sale, e che a quanto pare aveva fretta che noi finissimo.

Davanti ad una sugosa pizza mi hanno riferito che per quanto riguarda gli spettacoli teatrali è necessario presentare all’ufficio SIAE un documento con cui si denuncia lo spettacolo stesso, con la data in cui si terrà. Solo a seguito dello spettacolo si deve tornare all’ufficio con i sonanti quattrini dovuti. Più precisamente è necessario pagare un ammontare fisso per l’autore del pezzo teatrale, e un ammontare variabile per le musiche utilizzate protette. E il nostro omone con i baffetti era semplicemente venuto a dare un’occhiata. E comunque non aveva fretta che noi finissimo: voleva controllare quanti spettatori fossero in sala, probabilmente perché si paga l’IVA su ogni biglietto, e la SIAE, in convenzione con l’Agenzia delle Entrate, si occupa anche di controlli IVA sulle attività di pubblico spettacolo. Mirko, direttore della scuola teatrale Estroteatro che ha messo in scena lo spettacolo di cui sopra, sottolinea come sia profondamente ingiusto il pagamento di un ammontare fisso per l’autore, indipendente quindi dal numero di spettatori presenti. «Se di principio la SIAE svolge dei compiti importanti e necessari» dice Mirko, «nei suoi meccanismi applicativi lascia un po’ a desiderare.»

Di SIAE si sente spesso parlare, e altrettanto spesso la si descrive come un orco cattivo mangiasoldi. Probabilmente il problema di partenza è la mancanza di chiarezza circa cosa fa e come agisce, problema reso più gravoso dall’enorme numero di disposizioni e dai numerosi ambiti creativi che lo riguardano. In questa sede sarebbe quindi impossibile fornire un quadro completo su tale argomento, e noi ci limiteremo a seguire un filo “teatrale” di trattazione.
Innanzitutto la SIAE è un ente pubblico economico a base associativa che svolge un’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore
(1): principalmente concede le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per il diritto d’autore, ripartisce i proventi che ne derivano (l. 633/1941, artt. 180-183). In Italia tale attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva, anche se l’autore non è obbligato ad aderirvi e può curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti. Dal momento in cui vi aderisce però, deve sempre avvalersi della sua intermediazione. La tutela viene fornita ai soggetti che depositano volontariamente le proprie opere presso lo stesso ente (l. 248/2000). Il deposito non è obbligatorio, salvo limitate eccezioni, in quanto il diritto d’autore sussiste automaticamente a partire dal momento della creazione dell’opera, ed è possibile avvalersi di altri strumenti per la dimostrazione della titolarità dei diritti.

Partiamo quindi dal testo teatrale che si vuole mettere in scena. Quel che abbiamo fatto noi è stato partire dal testo di A Midsummer Night’s Dream, per poi riscriverlo. L’elaborazione di un’opera teatrale, in generale, è ammessa se è caduta in pubblico dominio; se è ancora tutelata, è subordinata all’autorizzazione dell’avente diritto. Tale autorizzazione è necessaria in tutte le ipotesi di trasposizione, adattamento, traduzione, testi “liberamente tratti da”, o “ispirati a”. Nessun problema quindi, se si fa riferimento al testo originale shakespeariano o ad una traduzione molto risalente nel tempo, caduta in pubblico dominio.

Per le “musiche di scena” il diritto d’autore viene calcolato, a prescindere da quanti brani vengono eseguiti,
in misura percentuale sull’incasso realizzato o in misura forfettaria nel caso in cui lo spettacolo sia gratuito. Le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE.

Ma l’aspetto forse più spinoso riguarda la gestione di tali proventi. Come già detto, la SIAE detiene l’esclusiva della raccolta e della gestione dei compensi destinati agli autori (l. 633/1941; l. 2/2008). Molte sono le critiche a tale modello di gestione, non ritenuto efficiente ed idoneo a ricompensare autori e industria, e a stimolare il mercato della creatività. E’ di fine dicembre un interessante articolo in cui si descrive come il senatore Alberto Filippi abbia rivendicato chiarezza rispetto alla ripartizione dei proventi generati dall’attività di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi. Ha spiegato come i criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore sono annualmente predeterminati dalla Commissione per la musica, interna alla SIAE; essa avviene in maniera proporzionale al numero di vendite delle opere degli iscritti, secondo una percentuale calcolata sul loro fatturato e non su una valutazione reale dell’utilizzo delle opere al di là della vendita nei negozi.

Ulteriori profili estremamente problematici e discussi riguardano: l’attribuzione di un regime monopolistico in relazione a tale attività di intermediazione contro le spinte verso un mercato più concorrenziale; la facoltà della SIAE di poter chiedere un compenso in relazione ad eventi di natura non lucrativa; e ancora si pensi all’acquisizione in capo alla SIAE di un compenso su supporti vergini venduti in Italia, perché si suppone che tali supporti vengano utilizzati per la registrazione di materiale protetto da diritto d’autore.

Qualcosa mi fa pensare che della SIAE, in questa sede, parleremo ancora...

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1 La l. 633/1941 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, tutela che consiste nell’attribuzione di una serie di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, e di diritti esclusivi di utilizzazione economica. I primi si conservano anche dopo la cessione dei secondi e non sono soggetti a termini legali; non sono cedibili sotto alcuna forma. I secondi possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme consentite dalla legge, e durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte. torna su