IP... for the rest of us
{di Virginia
Paparozzi}
«Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.»
Così, grazie a Wikipedia, diamo inizio alle nostre danze intellettuali.
IP is everywhere
Davvero dappertutto, e non ce ne si rende conto. Il design del computer grazie al quale state leggendo queste parole potrebbe essere protetto (1), la composizione chimica della medicina di cui avrete bisogno perché vi farò venire mal di testa potrebbe essere stata brevettata (2), l’enorme libro che vi aspetta minaccioso potrebbe essere protetto dal diritto d’autore (3), se avete fame un ottimo pranzo da McDonald’s vi farà ammirare un marchio certamente registrato.
Nessun problema, fino a qui. Ma queste protezioni implicano numerose attività che non possono essere svolte senza autorizzazione del creatore/inventore: non potete progettare alcun oggetto il cui disegno ricordi anche lontanamente il design protetto del tuo computer (4), non potete fotocopiare per intero quel libro e cominciare l’attività di vendita di fotocopie che avete sempre sognato, non potete non pagare il titolare del brevetto su quella composizione chimica per sfruttarla economicamente, non potete mettere in commercio i profumo Eau de McDonald’s, apponendo un identico segno distintivo, senza il consenso del titolare (5).
E non si tratta solo dei problemi di soldi del signor McDonalds: si tratta di chiedersi per esempio fino a che punto posso elaborare un’opera non creata da me e pubblicarla su YouTube, in che misura posso citare quello che qualcun altro ha scritto, o suonare alla recita di fine anno quel pezzo famoso che ci piace tanto.
Economia portami via
Il punto è che l’informazione (e quindi anche la conoscenza), dal punto di vista economico, è un bene non rivale e non esclusivo. Confrontiamo una informazione e un hamburger: un hamburger o lo mangio io o lo mangi tu (bene rivale), e posso mettermelo in tasca e scappare senza che tu, affamato, possa proferir verbo (bene esclusivo). Dal punto di vista sociale, la conoscenza fa bene. Un mercato attinente a questa tipologia di prodotti di “conoscenza” è destinato a fallire, perché i costi di produzione non potrebbero essere compensati dai guadagni sui beni in questione. Il potere statale deve intervenire. Si è scelto di attribuire un monopolio al creatore o inventore dell’opera, che ha la facoltà di sfruttare economicamente, in ogni forma e modo, la sua creatura. Tuttavia, alcune opere possono essere utilizzate liberamente, a determinate condizioni, o vi sono alcune modalità di utilizzo che consentono la libera utilizzazione delle stesse (si pensi alla citazione, nel diritto italiano).
Dal pubblico al privato
Accade però che all’inventore/creatore, o meglio, a chi sfrutta economicamente l’opera, non basta più tale tutela attribuita direttamente dalla legge, e questo soprattutto a causa dell’arrivo di un mostro cattivo e bifronte che si chiama computer e internet. Quindi innanzitutto tira la giacca del legislatore e chiede di rafforzare la tutela. Poi comincia ad avvalersi di contratti con condizioni più stringenti per chi fruisce dell’opera. E comincia a rimetterci quest’ultimo, che ha le mani sempre più legate da cose che non può fare.
Access to knowledge: free software and Creative Commons
Ma ecco che arriva la rivoluzione: il pubblico scende al tavolo della regolamentazione IP (6) e urla che questo modello proprietaristico fa il bene di pochi e non di molti. Certo, va bene attribuire il giusto riconoscimento e ricompensare chi crea, ma fenomeni come l’utilizzo strategico di brevetti, o diritti attribuiti su comuni conoscenze comportano arricchimento privato a scapito del bene pubblico. E’ il movimento denominato Access to knowledge (A2K, accesso alla conoscenza), che chiama ad una differente gestione di questi diritti. I principi guida di questo multiforme movimento sono pubblico accesso alla conoscenza, un bilanciato regime di proprietà intellettuale e mercati competitivi per questi beni di conoscenza, accesso libero, open source e creative commons.
Ho fornito un quadro estremamente semplificato, e mi rendo conto che l’ho dipinto a tratti netti e all’interno ho individuato buoni e cattivi della nostra storia, come nei cartoni animati.
Ma è solo il punto di partenza: amici colleghi ospiti attaccheranno un pezzettino di puzzle per ciascuno, e certamente emergerà un quadro più complesso.
Prima di passare la palla, volevo solo fare un paio di precisazioni. La prima riguarda la problematica stratificazione internazionale di legislazioni con cui abbiamo a che fare. Come già è emerso da questa introduzione, un sistema nazionale, comunitario, internazionale si coordinano e sovrappongono, e tale concerto di norme non è affatto semplice da gestire. Inoltre, è necessario tenere sempre a mente nella nostra analisi la rilevanza delle legislazioni straniere, in particolare di alcune come quella statunitense. La seconda precisazione, ovvia, è che in un mondo globalizzato e in cui internet governa sovrano le decisioni su tecnologia e conoscenza prese in una parte del mondo influenzano le persone che si trovano dall’altra parte.
Quindi, alla prossima...
* *
(1) Vi sono vari strumenti di tutela a livello nazionale e internazionale attinenti all’aspetto esteriore di un prodotto (design). Un significativo strumento è dato dal sistema di registrazione comunitario: presentando un’unica domanda di registrazione, si ha protezione in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. torna su
(2) Il sistema brevettuale consiste nell’attribuzione di un monopolio limitato all’inventore, consentendo allo stesso di recuperare i suoi investimenti; in cambio l’invenzione viene resa nota al pubblico. Più precisamente, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare. torna su
(3) Il diritto d’autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni. torna su
(4) Il riferimento è sempre al sistema comunitario. torna su
(5) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. torna su
(6) IP è l’acronimo di Intellectual Property.
«Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.»
Così, grazie a Wikipedia, diamo inizio alle nostre danze intellettuali.
IP is everywhere
Davvero dappertutto, e non ce ne si rende conto. Il design del computer grazie al quale state leggendo queste parole potrebbe essere protetto (1), la composizione chimica della medicina di cui avrete bisogno perché vi farò venire mal di testa potrebbe essere stata brevettata (2), l’enorme libro che vi aspetta minaccioso potrebbe essere protetto dal diritto d’autore (3), se avete fame un ottimo pranzo da McDonald’s vi farà ammirare un marchio certamente registrato.
Nessun problema, fino a qui. Ma queste protezioni implicano numerose attività che non possono essere svolte senza autorizzazione del creatore/inventore: non potete progettare alcun oggetto il cui disegno ricordi anche lontanamente il design protetto del tuo computer (4), non potete fotocopiare per intero quel libro e cominciare l’attività di vendita di fotocopie che avete sempre sognato, non potete non pagare il titolare del brevetto su quella composizione chimica per sfruttarla economicamente, non potete mettere in commercio i profumo Eau de McDonald’s, apponendo un identico segno distintivo, senza il consenso del titolare (5).
E non si tratta solo dei problemi di soldi del signor McDonalds: si tratta di chiedersi per esempio fino a che punto posso elaborare un’opera non creata da me e pubblicarla su YouTube, in che misura posso citare quello che qualcun altro ha scritto, o suonare alla recita di fine anno quel pezzo famoso che ci piace tanto.
Economia portami via
Il punto è che l’informazione (e quindi anche la conoscenza), dal punto di vista economico, è un bene non rivale e non esclusivo. Confrontiamo una informazione e un hamburger: un hamburger o lo mangio io o lo mangi tu (bene rivale), e posso mettermelo in tasca e scappare senza che tu, affamato, possa proferir verbo (bene esclusivo). Dal punto di vista sociale, la conoscenza fa bene. Un mercato attinente a questa tipologia di prodotti di “conoscenza” è destinato a fallire, perché i costi di produzione non potrebbero essere compensati dai guadagni sui beni in questione. Il potere statale deve intervenire. Si è scelto di attribuire un monopolio al creatore o inventore dell’opera, che ha la facoltà di sfruttare economicamente, in ogni forma e modo, la sua creatura. Tuttavia, alcune opere possono essere utilizzate liberamente, a determinate condizioni, o vi sono alcune modalità di utilizzo che consentono la libera utilizzazione delle stesse (si pensi alla citazione, nel diritto italiano).
Dal pubblico al privato
Accade però che all’inventore/creatore, o meglio, a chi sfrutta economicamente l’opera, non basta più tale tutela attribuita direttamente dalla legge, e questo soprattutto a causa dell’arrivo di un mostro cattivo e bifronte che si chiama computer e internet. Quindi innanzitutto tira la giacca del legislatore e chiede di rafforzare la tutela. Poi comincia ad avvalersi di contratti con condizioni più stringenti per chi fruisce dell’opera. E comincia a rimetterci quest’ultimo, che ha le mani sempre più legate da cose che non può fare.
Access to knowledge: free software and Creative Commons
Ma ecco che arriva la rivoluzione: il pubblico scende al tavolo della regolamentazione IP (6) e urla che questo modello proprietaristico fa il bene di pochi e non di molti. Certo, va bene attribuire il giusto riconoscimento e ricompensare chi crea, ma fenomeni come l’utilizzo strategico di brevetti, o diritti attribuiti su comuni conoscenze comportano arricchimento privato a scapito del bene pubblico. E’ il movimento denominato Access to knowledge (A2K, accesso alla conoscenza), che chiama ad una differente gestione di questi diritti. I principi guida di questo multiforme movimento sono pubblico accesso alla conoscenza, un bilanciato regime di proprietà intellettuale e mercati competitivi per questi beni di conoscenza, accesso libero, open source e creative commons.
Ho fornito un quadro estremamente semplificato, e mi rendo conto che l’ho dipinto a tratti netti e all’interno ho individuato buoni e cattivi della nostra storia, come nei cartoni animati.
Ma è solo il punto di partenza: amici colleghi ospiti attaccheranno un pezzettino di puzzle per ciascuno, e certamente emergerà un quadro più complesso.
Prima di passare la palla, volevo solo fare un paio di precisazioni. La prima riguarda la problematica stratificazione internazionale di legislazioni con cui abbiamo a che fare. Come già è emerso da questa introduzione, un sistema nazionale, comunitario, internazionale si coordinano e sovrappongono, e tale concerto di norme non è affatto semplice da gestire. Inoltre, è necessario tenere sempre a mente nella nostra analisi la rilevanza delle legislazioni straniere, in particolare di alcune come quella statunitense. La seconda precisazione, ovvia, è che in un mondo globalizzato e in cui internet governa sovrano le decisioni su tecnologia e conoscenza prese in una parte del mondo influenzano le persone che si trovano dall’altra parte.
Quindi, alla prossima...
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(1) Vi sono vari strumenti di tutela a livello nazionale e internazionale attinenti all’aspetto esteriore di un prodotto (design). Un significativo strumento è dato dal sistema di registrazione comunitario: presentando un’unica domanda di registrazione, si ha protezione in tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea. torna su
(2) Il sistema brevettuale consiste nell’attribuzione di un monopolio limitato all’inventore, consentendo allo stesso di recuperare i suoi investimenti; in cambio l’invenzione viene resa nota al pubblico. Più precisamente, il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto brevettato. Può essere ceduto o concesso in licenza, dietro pagamento di un corrispettivo al titolare. torna su
(3) Il diritto d’autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni. torna su
(4) Il riferimento è sempre al sistema comunitario. torna su
(5) Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. torna su
(6) IP è l’acronimo di Intellectual Property.



